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Legge 24/12/1969 n. 990Art. 37 Gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati presso imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge o a quella in cui essa entra in vigore, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza possono agire nei confronti delle imprese designate a norma dell’art. 20 per conseguire nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non oltre i massimali indicati nella Tab. A allegata alla presente legge, la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che, rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta con la prima distribuzione dell’attivo dell’impresa in liquidazione alla quale essi sono stati ammessi a concorrere. Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili alle prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cose o animali. Le disposizioni del primo comma si applicano anche in favore degli assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto. Le somme dovute nelle successive eventuali distribuzioni dell’attivo a coloro che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo, saranno versate dal commissario liquidatore all’INA, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, che provvederà a rimborsare alle imprese designate tutte le somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo. Art. 38 Presso il Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato è istituita la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con i compiti e le funzioni già svolte dall’Ispettorato delle assicurazioni private istituito con D.Lgt. 23 febbraio 1946 n. 223. A tal fine è disposto l’aumento di un posto nell’organico dei direttori generali del ruolo dell’amministrazione centrale del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato. Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituito il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d’interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate nella Tab. B allegata alla presente legge. All’onere derivante dalla istituzione della Direzione generale e del ruolo ispettivo di cui ai commi precedenti, sarà provveduto con le maggiori entrate del contributo di vigilanza, di cui all’art. 67 del T.U. approvato con Dpr 13 Art. 39 La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo di cui alla Tab. B allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze statistiche e attuariali. I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono il numero dei posti della qualifica iniziale da riservare a ogni tipo di laurea. Gli esami consistono in quattro prove scritte e in una prova orale. I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono le materie che formano oggetto delle prove scritte e di quella orale, in relazione al diploma di laurea richiesto per l’ammissione a ciascun concorso. Art. 40 La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo di cui alla Tab. B allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra candidati in possesso del diploma di ragioniere. Gli esami consistono in tre prove scritte e in una prova orale. Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e della prova orale. Art. 41 Nella prima applicazione della presente legge, dieci posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera direttiva e cinque posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera di concetto, di cui alla Tab. B, allegata alla presente legge, possono essere conferiti, con le modalità stabilite dall’art. 200 del T.U. approvato con il Dpr 10 gennaio 1957 n. 3, a impiegati appartenenti rispettivamente, a ruoli amministrativi della carriera direttiva e a ruoli amministrativi della carriera di concetto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Inoltre nella prima applicazione della presente legge tutti i posti di nuova istituzione possono essere conferiti senza tenere conto di posizioni in soprannumero. Art. 42 Il Regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Presidente del la Repubblica, su proposta del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l’aviazione civile entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il Regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da L. 4.000 a L. 50.000. Art. 43 Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente articolo e gli artt. 38, 39, 40 e 41, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del Regolamento di esecuzione, salvo quelle di cui agli artt. 11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma; 15; 16, primo comma nn. 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20; 31; 35 e 37, le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del Regolamento stesso. Le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in esercizio alla data di pubblicazione del Regolamento di esecuzione della presente legge, debbono, per poter continuare la loro attività in questo ramo, provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 11, primo comma, e 35, entro il 60° giorno da tale data. Nella prima applicazione dell’art. 11 le imprese debbono presentare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, unitamente alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza, gli elementi statistici e tecnici indicati nell’art. 14, comma primo. Tabelle (omissis) Regolamento d’esecuzione della Legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti CAPO I Dell’obbligo dell’assicurazione Art. 1 Ambito d’applicabilità del Regolamento Le norme del presente Regolamento si applicano all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla L. 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modificazioni, in seguito denominata ìlegge”. Art. 2 Veicoli a motore in circolazione Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico. Art. 3 Motoscafi e imbarcazioni a motore Debbono essere coperte dall’assicurazione della responsabilità civile, a norma dell’art. 2 della legge e dell’art. 48 della L. 11 febbraio 1971 n. 50 tutte le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto, quali definite dall’art. 1 della stessa L. 11 febbraio 1971 n. 50, munite di motore di potenza superiore ai 3 HP fiscali. Debbono altresì essere coperti dall’assicurazione: a) i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. I predetti natanti si intendono adibiti ad uso privato quando siano posti in navigazione per uso personale diverso dal diporto, senza fine di lucro, del proprietario o del noleggiatore; b) i motori amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali. L’assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato. Art. 4 Stazza lorda dei natanti e potenza dei motori La potenza del motore e la stazza lorda da prendere in considerazione ai fini dell’obbligo di assicurazione sono quelle risultanti dai documenti d’identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni. Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti all’estero si ha riguardo ai dati risultanti dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità del paese d’iscrizione. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti predetti, si ha riguardo al dislocamento considerando, ai fini dell’applicazione della legge, sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate di dislocamento. Art. 5 Gare e competizioni sportive L’assicurazione stipulata a norma degli artt. 1 e 2 della legge non comprende la responsabilità per i danni causati in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove. Tale responsabilità deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista dall’art. 3 della legge. Gli organizzatori delle gare o competizioni sportive e delle relative prove di cui al comma precedente debbono allegare alla domanda di autorizzazione la dichiarazione di un’impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell’assicurazione prescritta dall’art. 3 della legge. Nella dichiarazione debbono essere indicati la formula e la durata della gara o competizione ed ogni altro elemento utili al controllo dell’effettivo adempimento dell’obbligo assicurativo. L’assicurazione deve coprire la responsabilità nella quale possono incorrere l’organizzatore o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare o competizioni ed alle relative prove. Art. 6 Veicoli a motore e natanti di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali Agli effetti dell’applicazione della legge sono equiparati ai veicoli a motore e ai natanti di proprietà dello Stato i veicoli a motore e i natanti di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, per i quali, in base a convenzioni internazionali od a leggi speciali, lo Stato italiano sia tenuto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica. Art. 8 Motoscafi e imbarcazioni a motore iscritti all’estero Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti in Stati esteri l’obbligo dell’assicurazione si considera assolto anche quando la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del natante nelle acque territoriali soggette alla sovranità dello Stato italiano sia assicurata con un’impresa italiana operante all’estero o con un’impresa straniera la quale abbia stipulato con un’impresa autorizzata ad esercitare in Italia un’apposita convenzione che obblighi quest’ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimi a stare in giudizio per le domande dei danneggiati. La convenzione deve essere approvata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. CAPO II Del certificato di assicurazione e del contrassegno Art. 9-19 (omissis) CAPO III Delle tariffe e delle condizioni generali di polizza Art. 20 Formazione delle tariffe Ogni impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli deve trasmettere al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per la preventiva approvazione le tariffe dei premi relative all’assicurazione predetta che essa intende adottare, comprendendovi in ogni caso tutti i rischi dei quali è obbligatoria l’assicurazione in base alla legge. Le tariffe debbono essere formate per classi o gruppi di rischi aventi caratteri obiettivi comuni, quali il tipo o le caratteristiche tecniche del veicolo, la destinazione e l’uso di esso, la zona territoriale d’immatricolazione e simili. Le classi o gruppi di rischi debbono essere sufficientemente ampi e omogenei in modo da consentire significative rilevazioni statistiche per il calcolo di tassi e valori medi specie per quanto riguarda la frequenza e il costo dei sinistri. Almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di tempo per il quale le tariffe sono state approvate o stabilite, l’Istituto nazionale delle assicurazioni quale gestore del conto consortile mette a disposizione di ciascuna impresa i dati utili alla formazione delle tariffe desunti dalla gestione del predetto conto relativa sia all’impresa stessa sia alla generalità delle imprese. Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti. Gli uni e gli altri devono essere indicati separatamente nella tariffa. |
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